Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all' del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. All' del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera c) è abrogata; b) al comma 3, lettera b), il punto 2 è abrogato e al punto 3 le parole: «ai paragrafi b)1 e b)2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera b), punto 1»; c) al comma 4, lettera c), le parole «e dal capitolo III dell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'allegato I, con esclusione dei Capitoli II-1 e II-2» e la parola «membro» è soppressa; d) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis) se l'Amministrazione ritiene irragionevoli le norme imposte dall'amministrazione dello Stato di approdo a norma della lettera c), ne informa immediatamente la Commissione europea.» e le lettere d) ed e) sono abrogate; e) al comma 5: 1) all'alinea, le parole «battenti bandiera di altro Stato membro» sono soppresse; 2) alla lettera a), punto 3), le parole «modificata dalla risoluzione MSC.37 dell'IMO» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione aggiornata»; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le unità veloci da passeggeri costruite anteriormente al 1° gennaio 1996, non conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci (HSC code) e conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (DSC code) possono essere ammesse a viaggi nazionali in tratti di mare italiani: 1) qualora già adibite a detti viaggi al 4 giugno 1998 e, 2) solo previo accordo dell'Amministrazione.»; f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entità e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacità di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entità. 5-ter. Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025.»; g) il comma 6 è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43#art-4

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