Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all'
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. L' del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, è sostituito dal seguente:
« (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unità veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali.
2. Le Autorità marittime provvedono affinché le navi e le unità veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle seguenti navi da passeggeri:
1) navi militari e da trasporto truppe;
2) navi a vela;
3) navi senza mezzi di propulsione meccanica;
4) navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unità veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36 e alla risoluzione MSC.97 ovvero unità a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);
5) navi in legno di costruzione primitiva;
6) navi tradizionali;
7) unità da diporto;
8) navi che operano esclusivamente nelle aree portuali;
9) unità di servizio off-shore;
10) imbarcazioni di servizio;
b) alle seguenti unità veloci da passeggeri:
1) unità militari e da trasporto truppe;
2) unità da diporto;
3) unità che operano esclusivamente nelle aree portuali;
4) unità di servizio off-shore.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-12;43#art-2