Art. 9
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
In vigore dal 23 giu 2020
Modifiche all'
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
1. All' del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformità al presente decreto. Il formato del certificato è conforme all'allegato II ed è rilasciato dalle Autorità marittime al termine della visita iniziale di cui all', comma 1, lettera a).»;
b) al comma 2, le parole «, e comma 2, lettera b)» sono soppresse;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per le unità veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unità veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unità veloci, sono rilasciati dalle Autorità marittime.»;
d) al comma 4, le parole «Stato ospite» sono sostituite dalle seguenti: «Stato di approdo»;
e) al comma 5, dopo la parola «Le» sono aggiunte le seguenti: «misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le»;
f) al comma 6, dopo le parole «per navi da passeggeri» sono aggiunte le seguenti: «di cui al presente articolo»;
g) il comma 7 è abrogato;
h) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, è considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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