Art. 8
Registrazione dei dati e loro trattazione
In vigore dal 11 giu 2020
1. La società si dota di una procedura di registrazione dei dati che garantisce la dichiarazione precisa delle informazioni richieste, nel rispetto delle tempistiche previste dal presente decreto, tale da non ritardare indebitamente l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e che evita la presenza di più raccolte di dati sulla stessa rotta.
2. L'Autorità designata, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, ha accesso immediato alle informazioni richieste ai sensi del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-8