Art. 13

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

In vigore dal 11 giu 2020
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1: 1) alla lettera a), il punto 13-bis) è sostituito dal seguente: «13.bis Risoluzione A.1106 dell'IMO: la Risoluzione A.1106 del 2 dicembre 2015 dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida aggiornate per l'utilizzo a bordo del sistema AIS»;»; 2) dopo la lettera n), è inserita la seguente: «n-bis) "stazione costiera": il servizio di assistenza al traffico marittimo (VTS), l'impianto a terra incaricato di gestire un sistema di rapportazione obbligatorio approvato dall'IMO o l'organismo incaricato di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio o di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino, designati dagli Stati membri in applicazione della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;»; 3) alla lettera t-duodecies), le parole «monitoraggio e controllo del traffico marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio e informazione del traffico marittimo»; 4) la lettera t-terdecies) è sostituita dalla seguente: «t-terdecies) "VTMIS nazionale": sistema in dotazione alle autorità competenti di cui alla lettera n) attraverso il quale vengono espletate le attività di cui alla lettera t-duodecies;»; b) all', comma 1, dopo le parole «sistema di identificazione automatica (AIS)» sono inserite le seguenti: «di classe A»; c) all'articolo 9-bis: 1) al comma 1, le parole «per finalità connesse alla sicurezza della navigazione» sono soppresse; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalità per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.»; 3) al comma 5, le parole «, e purchè le stesse non costituiscano reti di monitoraggio del traffico aggregando le informazioni acquisite.» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-13

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