Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 giu 2020
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «addetto alla registrazione dei passeggeri»: il responsabile incaricato da una società di adempiere gli obblighi imposti dal codice ISM, ove applicabile, o un'altra persona incaricata da una società di trasmettere le informazioni relative alle persone a bordo della nave da passeggeri di sua gestione;
b) «Amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) «area portuale»: un'area come definita dall', comma 1, lettera r), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
d) «autorità designata»: l'autorità di cui all', comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;
e) «autorità marittima»: gli uffici marittimi in conformità alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, retti da ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto.
Per le navi che scalano porti esteri, gli uffici marittimi in cui ha sede la società della nave, o, qualora all'estero, gli uffici marittimi di iscrizione delle stesse;
f) «Codice ISM»: il codice internazionale di gestione della sicurezza delle operazioni delle navi e per la prevenzione dell'inquinamento adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.741 del 4 novembre 1993, come emendato;
g) «interfaccia unica nazionale»: il sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali (PMIS - Port management Information System) di cui all', comma 10, lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
h) «miglio»: la lunghezza equivalente a 1852 metri;
i) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave o unità veloce che trasporti più di dodici passeggeri;
l) «onda significativa»: l'onda media di cui all', comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
m) «Paese terzo»: ogni Stato che non sia uno Stato membro;
n) «persone»: tutte le persone a bordo senza distinzione di età;
o) «raccomandatario marittimo»: il soggetto di cui all' della legge 4 aprile 1977, n. 135;
p) «servizio di linea»: una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni:
1) secondo un orario pubblicato;
2) con collegamenti così regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
q) «sistema di identificazione automatica (AIS)»: il sistema di identificazione delle navi di cui all', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196;
r) «società»: l'armatore della nave da passeggeri o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quali il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che abbiano assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave;
s) «SOLAS 1974»: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
t) «unità da diporto o unità da diporto veloce»: un'unità che non è destinata ad attività commerciali, indipendentemente dal suo mezzo di propulsione;
u) «unità veloce»: l'unità veloce definita alla regola 1 del capitolo X della SOLAS 1974.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-2