Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente
Fonte: d-2006-04-20-188 — art. 1 →una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente
Fonte: dlgs-2005-03-14-65 — art. 1 →una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: a) in base a un orario pubblicato
Fonte: dir-2017-11-15-2110 — art. 2 →una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente
Fonte: dlgs-2020-04-22-37 — art. 2 →una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 1) secondo un orario pubblicato
Fonte: dlgs-2020-05-11-38 — art. 2 →una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: i) in base ad un orario pubblicato
Fonte: dir-2016-05-11-802 — art. 2 →i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purchè effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico
Fonte: codice-ambiente — art. 292 →