servizio di linea

Questo termine è definito da 7 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente

Fonte: d-2006-04-20-188art. 1

una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente

Fonte: dlgs-2005-03-14-65art. 1

una serie di traversate effettuate da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: a) in base a un orario pubblicato

Fonte: dir-2017-11-15-2110art. 2

una serie di collegamenti marittimi effettuati da navi ro-ro da passeggeri o unità veloci da passeggeri attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in base a un orario pubblicato oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente

Fonte: dlgs-2020-04-22-37art. 2

una serie di collegamenti marittimi attraverso i quali si realizza un servizio tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi in cui si realizza una delle seguenti condizioni: 1) secondo un orario pubblicato

Fonte: dlgs-2020-05-11-38art. 2

una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: i) in base ad un orario pubblicato

Fonte: dir-2016-05-11-802art. 2

i viaggi seriali per collegare due o più porti o i viaggi seriali che iniziano e terminano presso lo stesso porto senza scali intermedi, purchè effettuati sulla base di un orario reso noto al pubblico

Fonte: codice-ambienteart. 292
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