Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mag 2016
Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni: a)   «olio combustibile pesante»: i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC da 2710 19 51 a 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 o 2710 20 39; oppure ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, diverso dal gasolio di cui alla lettera b) e diverso dai combustibili per uso marittimo di cui alle lettere c), d) ed e), che, per i suoi limiti di distillazione, rientra nella categoria di oli pesanti destinati ad essere usati come combustibile e di cui meno del 65 % in volume, comprese le perdite, si distilla a 250 °C con il metodo ASTM D86. Se la distillazione non può essere determinata con il metodo ASTM D86, il prodotto petrolifero rientra ugualmente nella categoria degli oli combustibili pesanti; b)   «gasolio»: i) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, che rientra nei codici NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 o 2710 20 19; oppure ii) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86. I combustibili diesel quali definiti all', punto 2), della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sono esclusi dalla presente definizione. I combustibili utilizzati dalle macchine mobili non stradali e dai trattori agricoli sono anch'essi esclusi dalla presente definizione; c)   «combustibile per uso marittimo»: qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nell'ISO 8217. La presente definizione comprende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio in uso a bordo di navi adibite alla navigazione interna o di imbarcazioni da diporto, quali definite rispettivamente all' della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e all', paragrafo 3, della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), quando tali navi o imbarcazioni sono in mare; d)   «olio diesel marino»: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per la qualità DMB nella tabella I della norma ISO 8217 con l'eccezione del riferimento al tenore di zolfo; e)   «gasolio marino»: qualsiasi combustibile per uso marittimo definito per le qualità DMX, DMA e DMZ nella tabella I della norma ISO 8217 con l'eccezione del riferimento al tenore di zolfo; f)   «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, modificata dal relativo protocollo del 1978; g)   «allegato VI della convenzione MARPOL»: l'allegato, intitolato «Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico causato da navi», aggiunto dal protocollo 1997 alla convenzione MARPOL; h)   «zone di controllo delle emissioni di SOx» o «SECA»: le zone marittime definite tali dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell'allegato VI della convenzione MARPOL; i)   «nave passeggeri»: nave che trasporti più di dodici passeggeri, ove per passeggero si intende qualsiasi persona che non sia: i) il comandante, un membro dell'equipaggio o altra persona impiegata o occupata a qualsiasi titolo a bordo di una nave in relazione all'attività della nave stessa; e ii) un bambino di età inferiore ad un anno; j)   «servizio di linea»: una serie di traversate effettuate da navi passeggeri in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: i) in base ad un orario pubblicato; oppure ii) con traversate regolari o frequenti tali da essere equiparabili ad un orario riconoscibile; k)   «nave da guerra»: una nave che appartiene alle forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina debitamente incaricato dal governo dello Stato e iscritto nell'apposito Ruolo degli ufficiali o in un documento equipollente, e il cui equipaggio sia sottoposto alle regole della disciplina militare; l)   «navi all'ormeggio»: qualsiasi nave ormeggiata in sicurezza o ancorata in un porto dell'Unione per le operazioni di carico, scarico o alloggiamento (hotelling), compreso il periodo trascorso senza effettuare tali operazioni; m)   «immissione sul mercato»: la fornitura o messa a disposizione di terzi, a pagamento o gratuitamente, ovunque nelle giurisdizioni degli Stati membri, di combustibili per uso marittimo a scopo di combustione a bordo. È esclusa la fornitura o la messa a disposizione di combustibili per uso marittimo per l'esportazione all'interno di cisterne della nave; n)   «regioni ultraperiferiche»: i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie, ai sensi dell'articolo 349 TFUE; o)   «metodo di riduzione delle emissioni»: qualsiasi apparecchiatura, materiale, strumento o dispositivo da installare su una nave o qualsiasi altra procedura, combustibile alternativo o metodo per conformarsi alla normativa, che siano utilizzati come alternativa al combustibile per uso marittimo a basso tenore di zolfo conforme ai requisiti fissati nella presente direttiva e siano verificabili, quantificabili e applicabili; p)   «metodo ASTM»: i metodi stabiliti dalla «American Society for Testing and Materials» nell'edizione 1976 delle definizioni e specifiche tipo per il petrolio e i prodotti lubrificanti; q)   «impianto di combustione»: qualsiasi apparato tecnico nel quale i combustibili sono ossidati al fine di usare il calore prodotto.
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