Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 giu 2006
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali»;
Visti gli articoli 5-1 e 5-2 del Capitolo III dell'allegato I al precitato decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come modificato con decreto legislativo 23 dicembre 2002, n. 291 e con decreto ministeriale 12 marzo 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2004 in attuazione, rispettivamente, delle direttive 2002/25/CE della Commissione del 5 marzo 2002 e 2003/75/CE della Commissione del 29 luglio 2003;
Considerato che nelle zone di mare in cui operano le navi destinatarie del presente provvedimento esiste adeguata copertura S.A.R.;
Ritenuto che l'obbligo di sistemare il battello di emergenza veloce e l'area di prelievo di persone da parte di elicotteri, sulle navi esistenti di classe «B», «C» e «D», in servizio di linea sia ingiustificata e non necessaria in determinate relazioni di traffico e che la concessione delle relative esenzioni non comporti una riduzione del livello di sicurezza delle unità che ne beneficiano;
Viste le note n. 5283 del 24 aprile 2001 e n. 8796 del 9 luglio 2001 della Rappresentanza permanente d'Italia c/o l'U.E., con le quali si è provveduto alla notifica del procedimento di deroga alla Commissione europea, fornendo anche i chiarimenti richiesti;
Preso atto della mancata opposizione da parte della Commissione europea alla concessione delle esenzioni nel termine prescritto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 30 settembre 2002 e del 25 agosto 2003;
Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con nota n. 11252/DAGL 19.3.13/2004/4 del 27 maggio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 5015 del 21 marzo 2006, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. I termini utilizzati nel presente decreto devono intendersi secondo le definizioni riportate, nell' del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e nel capitolo III del relativo allegato I, salvo i seguenti termini secondo i quali si intende per:
a) «servizio di linea»: una serie di collegamenti, effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, in base ad un orario pubblicato o con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;
b) «terra ferma»: il territorio peninsulare italiano e le due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2006-04-20;188#art-1