Art. 3
Esenzione dall'obbligo della sistemazione dei battelli di emergenza veloci
In vigore dal 4 giu 2006
Esenzione dall'obbligo della sistemazione
dei battelli di emergenza veloci
1. Sulle navi di cui all' non è richiesta l'installazione del battello di emergenza veloce con relativo dispositivo per la messa a mare e per il recupero a bordo di cui alla sezione 5-1 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. In sostituzione, deve essere sistemato un battello di emergenza con relativo dispositivo per la messa a mare e recupero a bordo; detti dispositivi devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla «SOLAS 74» ed approvati secondo le norme vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2006-04-20;188#art-3