Art. 4
Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri
In vigore dal 4 giu 2006
Esenzione dall'obbligo della presenza
di una piazzola di recupero per elicotteri
1. Le navi di cui all' sono esentate dall'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299
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Prourn:nir:ministero.infrastrutture.e.trasporti:decreto:2006-04-20;188#art-4