Art. 4

Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri

In vigore dal 4 giu 2006
Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri 1. Le navi di cui all' sono esentate dall'obbligo di ottemperare alla disposizione di cui alla sezione 5-2 del capitolo III dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 aprile 2006 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 299
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Esenzione dall'obbligo della presenza di una piazzola di recupero per elicotteri (Art. 4 Regolamento recante concessione di esenzioni relative a requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 (battello di emergenza veloce e piazzola raduno elicotteri).) — Testo vigente | Portale Normativo