Art. 4
Conteggio del numero delle persone a bordo
In vigore dal 11 giu 2020
1. Il conteggio delle persone a bordo delle navi da passeggeri in uscita da porti nazionali è effettuato prima della partenza.
2. Prima della partenza, il numero delle persone a bordo è comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall', commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'Amministrazione con il provvedimento di cui all', comma 1, è comunicato all'autorità designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo.
3. Prima della partenza, il comandante della nave accerta che il numero delle persone a bordo non superi la capacità massima prevista dalla certificazione di sicurezza dell'unità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-4