Art. 6
Obblighi per le società
In vigore dal 11 giu 2020
1. La società che gestisce una nave da passeggeri battente bandiera italiana, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto dell'Unione, provvede affinché siano disponibili le informazioni di cui all', comma 1 e all', comma 1, con le modalità ivi previste.
2. La società che gestisce una nave passeggeri battente bandiera di un Paese terzo, proveniente da un porto situato al di fuori dell'Unione e diretta verso un porto nazionale, provvede affinché siano disponibili le informazioni di cui all', comma 1 e all', comma 1, con le modalità ivi previste.
3. Ogni società che gestisce una nave da passeggeri designa, se ricorrono le ipotesi di cui agli , un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, anche qualora si avvalga dei soggetti di cui al comma 4, di dichiarare le informazioni previste da tali disposizioni nell'interfaccia unica nazionale o all'autorità designata mediante il sistema di identificazione automatica.
4. Per l'inserimento delle informazioni di cui al comma 3 nell'interfaccia unica nazionale o nel sistema di identificazione automatica, l'addetto alla registrazione passeggeri può avvalersi, rispettivamente, del raccomandatario marittimo o del comandante della nave.
5. La società provvede affinché le informazioni riguardanti i passeggeri che hanno dichiarato di aver bisogno di cure o assistenza speciali in situazioni di emergenza, siano debitamente registrate e trasmesse al comandante della nave prima della partenza della stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-6