Art. 10
Controlli dell'autorità marittima
In vigore dal 11 giu 2020
1. I controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto e l'accertamento delle violazioni alle medesime disposizioni sono eseguiti dall'autorità marittima, al fine di garantire la veridicità e la coerenza delle informazioni richieste.
2. L'autorità marittima effettua controlli, anche a campione e non programmati, in banchina o a bordo delle navi, presso le società ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-05-11;38#art-10