Capo II
Art. 95
Modifiche al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile
In vigore dal 31 ott 2019
1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia contabile, dopo l' è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei conti). - 1. La formazione teorico-pratica, prevista dall' del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere svolta anche presso la Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di controllo, sia presso gli uffici della procura generale e delle procure regionali.
2. I requisiti, le modalità e gli effetti della partecipazione al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici della Corte dei conti sono disciplinati dall' del decreto-legge n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli altri uffici giudiziari.
3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del Segretario generale, sono disciplinate le modalità di erogazione della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei conti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-95