Capo I
Art. 91
Modifiche all'articolo 214 del codice della giustizia contabile - Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 214 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso di pluralità di amministrazioni o enti interessati, la riscossione delle spese di giustizia deve essere curata dal titolare del maggior credito o, in caso di più crediti della stessa entità, da ciascuna amministrazione in parti uguali.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «L'amministrazione può richiedere al procuratore regionale di conoscere gli esiti degli accertamenti patrimoniali volti a verificare le condizioni di solvibilità del debitore.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-91