Capo I

Art. 88

Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo