Capo I
Art. 83
Modifiche all'articolo 182 del codice della giustizia contabile - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 182, del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'altra parte» sono sostituite dalle seguenti «alle altre parti» e dopo le parole «entro il termine stabilito» sono aggiunte le seguenti: «; nel caso di impugnazione concernente una sentenza relativa a un giudizio di conto, il decreto di fissazione dell'udienza va in ogni caso notificato, dalla parte che lo abbia ottenuto, all'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile»;
b) al comma 5, le parole «a norma dell'» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell'».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-83