Capo I

Art. 79

Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»; b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-79

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Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni (Art. 79 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo