Capo I
Art. 79
Modifiche all'articolo 174 del codice della giustizia contabile - Comunicazioni e notificazioni
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 174 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «che ha adottato l'atto impugnato» sono inserite le seguenti «e alla procura regionale» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
b) al comma 3, le parole «ottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi giorni».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-79