Capo I

Art. 81

Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 178 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b)»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all', la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), deve essere depositata, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.»; c) al comma 5, le parole «Il ricorso per Cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione»; d) al comma 6, dopo le parole «dei termini di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «o 4»;
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Modifiche all'articolo 178 del codice della giustizia contabile - Termini per le impugnazioni e decorrenza (Art. 81 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo