Art. 88 · Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione
Capo I

Art. 88

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Modifiche all'articolo 202 del codice della giustizia contabile - Casi di revocazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 202, comma 3, del codice della giustizia contabile le parole «di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» e dopo le parole «o la pronuncia della sentenza» sono inserite le seguenti: «che accerta il dolo del giudice o la riconosciuta omissione o il doppio impiego di somme o l'errore di calcolo».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-88