Capo I
Art. 90
Modifiche all'articolo 212 del codice della giustizia contabile - Titolo esecutivo
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 212 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «sull'originale o sulla copia, della seguente formula» sono sostituite dalle seguenti: «o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio della copia in forma esecutiva alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale, per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione è fatta per il tramite del pubblico ministero.»;
d) al comma 5, dopo le parole «Il dirigente della segreteria della sezione» sono inserite le seguenti: «o il funzionario delegato».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-90