Capo I

Art. 73

Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 162 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza a cura della segreteria»; b) al comma 2, dopo le parole «fissa l'udienza» è inserita la seguente: «camerale» e dopo le parole «a cura della segreteria» sono aggiunte le seguenti: «unitamente al ricorso per reclamo. Le parti possono presentare memorie e documenti fino al quinto giorno precedente la data fissata per la Camera di consiglio. Il magistrato che ha emesso il provvedimento reclamato non fa parte del collegio che decide sul ricorso».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-73

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Modifiche all'articolo 162 del codice della giustizia contabile - Reclamo (Art. 73 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo