Capo I
Art. 68
Modifiche all'articolo 155 del codice della giustizia contabile - Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso
In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 155 del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «Il giudice unico» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice monocratico»;
b) al comma 3, le parole «che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.» sono sostituite dalle seguenti: «con il quale dispone anche la trasmissione del fascicolo amministrativo da parte dell'amministrazione. Il decreto di fissazione di udienza viene notificato all'amministrazione a cura del ricorrente, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.»;
c) al comma 4, le parole «non intercorrono più di sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorrono non meno di centoventi giorni»;
d) il comma 5 è abrogato;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le prove dell'avvenuta notifica entro il decimo giorno che precede la data di udienza.»;
f) al comma 6, le parole «deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «intercorre un termine non minore di novanta giorni»;
g) al comma 7, le parole «quaranta giorni» e «ottanta giorni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «centoventi giorni» e «centocinquanta giorni» e le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
h) al comma 8, primo periodo, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «giudice»;
i) al comma 10, la parola «collegio» è sostituita dalla seguente: «giudice».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-68