Capo I

Art. 72

Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari

In vigore dal 31 ott 2019
1. All'articolo 161 del codice della giustizia contabile il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa la data dell'udienza in Camera di consiglio per la discussione dell'istanza cautelare, con decreto che viene comunicato, a cura della segreteria, al ricorrente, il quale notifica alle parti il decreto, unitamente al ricorso, almeno dieci giorni prima della data fissata per la Camera di consiglio; le parti possono depositare in segreteria memorie e documenti sino a cinque giorni prima della data di udienza».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-72

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Modifiche all'articolo 161 del codice della giustizia contabile - Istanza provvedimenti cautelari (Art. 72 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo