Capo IV
Art. 98
Ulteriori modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
In vigore dal 31 ott 2019
1. Al codice della giustizia contabile di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche redazionali:
a) all', le parole «dalle sezioni di appello» sono sostituite dalle seguenti: «dalle sezioni giurisdizionali di appello»;
b) all', nella rubrica, la parola «sezioni» è sostituita dalla seguente: «Sezioni»;
c) all', comma 2, le parole «tra le sezioni centrali di appello» sono sostituite dalle seguenti: «tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello»;
d) all', la rubrica è sostituita dalla seguente: «Momento determinante della giurisdizione»;
e) all', comma 1, secondo periodo, le parole «delle forza di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «delle forze di polizia»;
f) all', comma 6, le parole «di essere incorsa in decadenza» sono sostituite dalle seguenti «di essere incorsa in decadenze» e le parole «commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «commi 12 e 13»;
g) all', comma 3, la parola «Qualunque» è sostituita dalla seguente «Qualsiasi» e la parola «chiunque» è sostituita dalla seguente: «chi»;
h) all', al comma 1, le parole «vi siano» sono sostituite dalle seguenti: «vi sono»;
i) all', comma 1, le parole «Quando più giudizi relativi alla stessa causa pendono davanti ad una stessa sezione, ovvero nel caso di cause connesse per l'oggetto o per il titolo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando più giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,»;
l) all'articolo 108, comma 6, le parole «il pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico ministero,»;
m) all'articolo 118, comma 1, le parole «dinanzi alla sezioni riunite» sono sostituite dalle seguenti: «dinanzi alle sezioni riunite»;
n) all'articolo 141, comma 1, lettera d), dopo le parole «di cui all'articolo 138 o» la lettera «a» è soppressa;
o) all'articolo 157, nella rubrica, la parola «personali» è sostituita dalla seguente: «personale»;
p) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istanza di provvedimenti cautelari»;
q) all'articolo 178, comma 3, le parole «contro le altri parti» sono sostituite dalle seguenti: «contro le altre parti»;
r) all'articolo 214, comma 1, le parole «o con provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con provvedimento».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-98