Capo I
Art. 9
Modifiche all'articolo 20 del codice della giustizia contabile - Rilievo dell'incompetenza
In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «finché la causa non è decisa» sono sostituite dalle seguenti: «finché la causa non è decisa in primo grado»;
b) al comma 3, primo periodo, la parola «territorialmente» è soppressa; al secondo periodo, le parole «davanti al giudice indicato, questo,» sono sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice indicato come competente, questi,» e dopo le parole «richiede d'ufficio il regolamento di competenza» sono inserite le seguenti: «alle sezioni riunite»;
c) al comma 4, la parola «territoriale» è soppressa e le parole «si applica l', comma 7, con riferimento al giudice dichiarato competente» sono sostituite dalle seguenti: «esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice competente».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-9