Capo I

Art. 7

Modifiche all'articolo 17 del codice della giustizia contabile - Decisione su questioni di giurisdizione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riassunto» sono sostituite dalle seguenti: «sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima è riproposta» e le parole «, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza»; b) al comma 4, le parole «ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda,» sono soppresse e dopo le parole «nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite» sono inserite le seguenti: «e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio»; c) al comma 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di difetto di giurisdizione del giudice contabile, per la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare su ricorso della parte interessata si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'.»; d) al comma 8, le parole «Nei giudizi di responsabilità patrimoniale amministrativa di danno,» sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario,», le parole «entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In tal caso, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio.»; e) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. Nei giudizi nei quali si controverte su una pretesa per danno all'erario, quando la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile, i soggetti indicati dall', comma 1, trasmettono la relativa sentenza senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall', comma 6. 8-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2, se il pubblico ministero notifica l'invito a dedurre di cui all' entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia e ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo