Capo I

Art. 11

Modifiche all'articolo 22 del codice della giustizia contabile - Ricusazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «, previa sostituzione del giudice ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in Camera di consiglio, previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata proposta la ricusazione»; b) al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sulla ricusazione del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado decide il collegio di una delle sezioni centrali o della sezione di appello siciliana, secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-11

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