Capo I

Art. 5

Modifiche all'articolo 11 del codice della giustizia contabile - Sezioni riunite

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, le parole «Ad esse è assegnato un numero di consiglieri» sono sostituite dalle seguenti: «Ad esse è assegnato un numero di magistrati»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.»; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeterminati, mediante interpello.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-5

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