Capo I
Art. 1
Modifiche all'articolo 6 del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività
In vigore dal 31 ott 2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli , secondo comma, lettera l), della Costituzione;
Vista legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l';
Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell' della legge 7 agosto 2015, n. 124;
Vista la legge 9 novembre 2018, n. 128, concernente la modifica all', comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;
Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell' del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, espresso nell'adunanza del 1° luglio 2019;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari;
Considerato che sono state ottemperate le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari a eccezione di quella relativa al termine di redazione della sentenza perché i termini di pubblicazione della stessa trovano più corretta e completa disciplina nell'articolo 100, comma 2, del codice di giustizia contabile, nonché di quella relativa all'incompatibilità del magistrato istruttore nel giudizio sul conto perché è necessario garantire i valori di imparzialità e terzietà del giudice anche in questo giudizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 settembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modifiche all' del codice della giustizia contabile - Digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole «nonché le specifiche» sono inserite le seguenti: «per la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice e»;
b) al comma 4, le parole «Il pubblico ministero contabile può» sono sostituite dalle seguenti: «Il pubblico ministero contabile e le parti possono».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-1