Capo I

Art. 20

Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione

In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «sono tenute riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque riservate le generalità dei soggetti pubblici o privati che segnalano al procuratore regionale eventi di danno, anche se non sottoposti all'obbligo di cui al presente comma»; b) al comma 2, la parola «nonché» è soppressa e le parole «secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti: «secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-20

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Modifiche all'articolo 52 del codice della giustizia contabile - Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione (Art. 20 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.) — Testo vigente | Portale Normativo