Capo I
Art. 21
Modifiche all'articolo 54 del codice della giustizia contabile - Apertura del procedimento istruttorio; introduzione dell'articolo 54-bis - Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile
In vigore dal 31 ott 2019
1. All' del codice della giustizia contabile dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall', il procuratore regionale non comunica al soggetto denunciante le proprie determinazioni in ordine all'eventuale apertura del procedimento istruttorio.».
2. Dopo l' del codice della giustizia contabile è inserito il seguente:
«Art. 54-bis (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). - 1. Ai magistrati del pubblico ministero si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.
2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito degli uffici di rispettiva competenza, il procuratore regionale ed il procuratore generale, il quale è competente anche in ipotesi di astensione del procuratore regionale.
3. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio ovvero indicato dal procuratore generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-10-07;114#art-21