Parte PrimaTitolo IIICapo II

Art. 31

Salvezza degli effetti

In vigore dal 15 lug 2022
1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-31

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