Parte PrimaTitolo IIICapo II

Art. 28

Trasferimento del centro degli interessi principali

In vigore dal 28 set 2024
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-28

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