Parte Prima›Titolo III›Capo II
Art. 28
39 / 415Trasferimento del centro degli interessi principali
In vigore dal 28 set 2024
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-28