Parte PrimaTitolo IIICapo II

Art. 30

Conflitto positivo di competenza

In vigore dal 15 lug 2022
1. Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell' del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l', in quanto compatibile.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-30

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