Parte Prima›Titolo III›Capo III
Art. 35
Morte del debitore
In vigore dal 15 lug 2022
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.
2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-35