Parte PrimaTitolo IIICapo III

Art. 35

Morte del debitore

In vigore dal 15 lug 2022
1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. 2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-35

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