Parte PrimaTitolo IIICapo II

Art. 29

Incompetenza

In vigore dal 15 lug 2022
1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento. 2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell' del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti. 3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all', il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell' del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14#art-29

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