Capo I
Art. 9
Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 526
In vigore dal 14 set 2018
1. All' della legge 21 dicembre 1999, n. 526, al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la verifica di conformità è effettuata dal Banco nazionale di prova, accertando in particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli strumenti ad aria compressa è utilizzato uno specifico punzone da apporre ad opera e sotto la responsabilità del produttore o dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il limite consentito;».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104#art-9