Capo I
Art. 6
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157
In vigore dal 14 set 2018
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.»;
b) all'articolo 22, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104#art-6