Capo I
Art. 5
Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110
In vigore dal 14 set 2018
1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»;
b) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»;
2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall' del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»;
c) all' sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al sesto comma, le parole: «è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.»;
2) dopo il nono comma è inserito il seguente:
«Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all', può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62.
Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto. Le violazioni alle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma sono punite con l'ammenda fino a 1.000 euro.»;
d) all':
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Marcatura delle armi comuni da sparo»;
2) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sulle armi prodotte, assemblate o introdotte nello Stato, deve essere impressa, senza ritardo, a cura del fabbricante, dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura unica, chiara e permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o l'importazione.
Tale marcatura, contenente il nome, la sigla o il marchio del fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione o assemblaggio, il numero di serie e l'anno di fabbricazione o assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio o sul fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.
Può, altresì, essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte per essere provvista della marcatura in conformità del presente articolo, essa è contrassegnata almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che l'indicazione dello Stato membro dell'Unione europea importatore e l'anno di importazione siano già stati apposti dal medesimo Stato membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti di armi da fuoco o delle loro parti dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi sono provviste della marcatura unica, ai sensi del presente comma, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.»;
3) dopo l'undicesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, nono e decimo comma, è consentita la rottamazione delle armi, loro parti e relative munizioni, nonché la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento delle stesse a cura dell'interessato, per la rottamazione, al Comando o Reparto delle Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o altro ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Resta ferma la facoltà del detentore di sostituire la parte di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della rottamazione con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura.»;
e) l'articolo 11-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 11-bis - Tracciabilità delle armi e delle munizioni.
1. Nell'archivio di cui all' del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, sono registrati e conservati per un periodo di trenta anni dalla data della distruzione, per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sull'arma quale marcatura unica ai sensi dell', nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alla singola parte, nel caso in cui differisca dalla marcatura apposta su ciascuna arma da fuoco.
L'archivio contiene, altresì, i dati identificativi del fornitore, dell'acquirente o del detentore dell'arma da fuoco.
2. Nel medesimo archivio sono registrati e conservati i dati di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), della legge 6 dicembre 1993, n. 509, nonché i dati identificativi del fornitore e dell'acquirente delle munizioni medesime.»;
f) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 - Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza.
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di importazione, esportazione e trasferimenti intracomunitari di armi comuni da sparo, alle persone residenti nello Stato è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza o acquistate in base a contratto a distanza, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, qualora l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, ovvero, se privo delle predette autorizzazioni, provveda al ritiro dell'arma presso un titolare di licenza per il commercio di armi comuni da sparo o presso un intermediario di armi, muniti, rispettivamente, delle licenze di cui agli articoli 31 e 31-bis del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
2. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a euro 154.».
2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), numero 3), sono pari a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104#art-5