Capo I
Art. 4
Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 323
In vigore dal 14 set 2018
1. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, è sostituito dal seguente: «La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104#art-4