Capo II
Art. 13
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 14 set 2018
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 1, lettera d), numero 3), e dell', comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, ad euro 1.300.000 per l'anno 2019 e ad euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli , comma 1, lettera d), numero 3), e 11, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-10;104#art-13