Art. 22
Modifiche all'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017
In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all'articolo 78
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'.»;
b) il comma 2 è abrogato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-22