Art. 21

Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017

In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «A tale fine, gli emittenti devono essere in grado di fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso fisso o variabile e, se disponibile, rischio di controparte.»; b) al comma 14 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli emittenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati con l'indicazione dell'ente beneficiario e delle iniziative sostenute ai sensi del presente articolo.».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-21

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