Art. 18
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017
In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all'articolo 65
del decreto legislativo n. 117 del 2017
1. All'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la parola «Ambito 4: Veneto», le parole «e Friuli Venezia Giulia» sono soppresse e dopo le parole «Ambito 14:
Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «; Ambito 15: Friuli Venezia Giulia»;
b) al comma 3, dopo la parola «3,» è inserita la seguente: «4,»; le parole «13 e 14» sono sostituite dalle parole «13, 14 e 15»;
c) al comma 4, la parola «4» è soppressa;
d) al medesimo comma 4, lettera b), le parole «di cui uno» sono soppresse; dopo la parola «designati» sono aggiunte le seguenti: «uno per ciascun territorio di riferimento,».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-18