Art. 20

Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017

In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «per le sole fondazioni» sono soppresse; dopo le parole «strutture sanitarie pubbliche» sono aggiunte in fine le seguenti: «da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-20

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