Art. 5

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 117 del 2017

In vigore dal 11 set 2018
Modifiche all' del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All' del decreto legislativo n. 117 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento.»; b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105#art-5

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