Titolo I

Art. 11

Ordinamento contabile

In vigore dal 8 lug 2018
1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è adottato dal Direttore entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentito, per quanto di competenza, il parere non vincolante del Comitato di cui all', e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura è adottato il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad essa si applica la normativa prevista dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. 3. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall' della legge 21 marzo 1958, n. 259.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74#art-11

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